Documento di Valutazione dei Rischi - DVR

Cos'è il servizio di Documento di Valutazione dei Rischi - DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento attraverso il quale il Datore di Lavoro formalizza la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione aziendale.

La valutazione ha l’obiettivo di individuare i pericoli e i fattori di rischio connessi alle attività lavorative, valutarne l’entità e definire le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre i rischi, nonché le procedure e gli interventi da adottare per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

OBBLIGATORIETA'

La valutazione dei rischi costituisce un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Il DVR deve essere elaborato in relazione alla specifica realtà aziendale e deve tenere conto delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attività svolte, delle attrezzature utilizzate, dell’organizzazione del lavoro e dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

In presenza di più sedi o unità produttive, la valutazione deve considerare i rischi specifici connessi ai diversi luoghi e alle relative attività, secondo l’organizzazione dell’azienda.

La mancata effettuazione della valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR, nei casi previsti dalla normativa, espongono il Datore di Lavoro alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008. Nei casi e alle condizioni stabiliti dall’art. 14, possono inoltre trovare applicazione i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale

CHI REDIGE IL DVR?

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, che ne mantiene la responsabilità.

  • Il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi avvalendosi, quando previsto o necessario, della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, nei casi previsti dalla normativa, del Medico Competente.
  • Il RSPP fornisce il proprio contributo tecnico nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione.
  • Il Medico Competente collabora alla valutazione dei rischi per gli aspetti di propria competenza, in particolare ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato secondo quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e ha accesso al DVR.

Il DVR deve inoltre essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione secondo le modalità previste dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

CONTENUTI

Il Documento di Valutazione dei Rischi è frutto di una analisi specifica del luogo di lavoro e delle lavorazioni in esso svolte, per questa motivazione non esistono dei contenuti standard poichè questi emergono dalla particolarità dell'analisi. Il Testo Unico sulla Sicurezza individua però, all'articolo 28 comma 2, i seguenti contenuti minimi:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
AGGIORNAMENTO

Il DVR è un documento specifico per ogni realtà aziendale e deve essere elaborato sulla base dei rischi effettivamente presenti. Non esiste quindi un modello standard valido indistintamente per tutte le aziende.

L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 individua tuttavia i principali contenuti che devono essere riportati nel documento, tra cui:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa, con l’indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale incaricati di provvedervi, ai quali devono essere attribuiti adeguati competenze e poteri;
  • l’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione deve inoltre considerare, per quanto previsto dalla normativa, tutti i rischi rilevanti per la salute e la sicurezza, compresi quelli derivanti da particolari condizioni o caratteristiche dei lavoratori.

Perché affidarsi a Ebvolutio per il servizio di Documento di Valutazione dei Rischi - DVR

Al centro del nostro lavoro ci sono il cliente e la sua realtà aziendale.

La nostra attività inizia con un accurato sopralluogo presso la sede o le sedi aziendali oggetto della valutazione, durante il quale analizziamo gli ambienti di lavoro, le attività svolte, le procedure operative e l’organizzazione aziendale.

Attraverso il confronto con il datore di lavoro, i responsabili e le persone coinvolte nei processi produttivi, raccogliamo le informazioni necessarie per individuare i pericoli e i fattori di rischio presenti e comprendere concretamente le modalità con cui vengono svolte le attività lavorative.

Il sopralluogo, insieme all’analisi della documentazione aziendale, costituisce il punto di partenza per una valutazione dei rischi approfondita e coerente con la specifica realtà aziendale.

A seguito dell’analisi vengono individuate le misure di prevenzione e protezione più idonee e viene definito un programma di interventi e di miglioramento, finalizzato a supportare l’azienda nel mantenimento e nel progressivo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Quattro persone sorridenti che lavorano insieme su laptop in una moderna sala riunioni.

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