Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che contiene l'analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza generati dalle attività lavorative svolte all'interno dell'azienda. Lo scopo del documento è quello di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per i lavoratori e per chiunque vi acceda, identificando i rischi che possono portare ad infortuni, o malattie professionali, e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
OBBLIGATORIETA'
Come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori, il D.Lgs 81/08, il DVR è obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore. In caso di imprese con più sedi, essendo il DVR specifico per ogni luogo di lavoro, deve essere redatto un Documento di Valutazione dei Rischi per ciascuna di esse.
La mancata valutazione dei richi, con conseguente assenza del DVR, costituisce una grave violazione che espone il Datore di Lavoro a sanzioni ed alla sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di ispezione da parte degli organi di controllo.
CHI REDIGE LA VALUTAZIONE?
La Valutazione dei Rischi, come stabilito dall'art. 17 del D.Lgs 81/2008, è uno degli obblighi indelegabili del Datore di Lavoro il quale può essere coadiuvato, nella stesura del Documento, dal Servizio di Prevenzione e Protezione, nella figura del suo Responsabile (RSPP), e dal Medico Competente.
Per tali ragioni il Documento riporta la firma, oltre che del Datore di Lavoro, anche del Medico Competente e del RSPP, in quanto collaboranti nella stesura dello stesso, e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per conoscenza, in qualità di portavoce dei lavoratori stessi.
CONTENUTI
Il Documento di Valutazione dei Rischi è frutto di una analisi specifica del luogo di lavoro e delle lavorazioni in esso svolte, per questa motivazione non esistono dei contenuti standard poichè questi emergono dalla particolarità dell'analisi. Il Testo Unico sulla Sicurezza individua però, all'articolo 28 comma 2, i seguenti contenuti minimi:
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
AGGIORNAMENTO
Il DVR, a differenza delle valutazioni specifiche, NON ha una scadenza temporale: esso infatti rimane valido fino a che le valutazioni in esso contenute continuano a ricalcare quello che è l'ambiente e le modalità di lavoro.
L'articolo 29 del D.Lgs 81/2008 al comma 3 recita infatti:
"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza."
Al centro del nostro operato c'è il cliente e la sua impresa. Il nostro lavoro parte da un accurato sopralluogo presso la sede per la quale dovrà essere redatto il DVR, nella quale verranno identificati, mediante colloqui con il datore di lavoro e responsabili di produzione, i rischi presenti, le procedure lavorative e quelle organizzative. Il sopralluogo e l'anamnesi documentale sono quindi il punto di partenza per una attenta analisi dei rischi, alla quale seguono le misure di prevenzione e protezione da adottarsi ed il piano di mantenimento e miglioramento affinchè si garantiscano elevati standard di sicurezza aziendali.
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